Cittadini stranieri - diritto all'assistenza sanitaria
Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionalee hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale e alla sua validità temporale:
- gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
L'assistenza sanitaria spetta inoltre ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale è assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.
Lo straniero regolarmente soggiornante è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale forfettario, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.
L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
- agli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari.
L'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale scade il 31 Dicemre di ogni anno.
Informazioni sulla normativa che regola l'assistenza sanitaria agli stranieri in Toscana si può consultare sul sito della Azienda Sanitaria Toscana e della Prefettura.
D.Lgs 286 del 25 Luglio 1998, artt. 34-35-36
Legge n. 304 (22) del 18 maggio 1973.
Presso il Presidio Sanitario di S.Donnino in Via Pistoiese, 185 (Centro di mediazione Culturale)tel.055/8947733 gli extracomunitari irregolari senza il permesso di soggiorno possono ottenere un documento sanitario con un codice regionale a sigla STP ( Stranieri Temporaneamente Presenti) di validità semestrale, rinnovabile in caso di permanenza sul territorio Nazionale che da diritto all'assistenza ambulatoriale e ospedaliera. L'ambulatorio è aperto il martedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
