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Pubblicità fonica in campagna elettorale

La pubblicità fonica, a mezzo di altoparlanti posti su mezzi mobili, è consentita, fra il trentesimo ed il secondo giorno precedente le elezioni, per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Le richieste, in carta libera, devono essere effettuate dai rappresentanti dei Partiti Politici. Le domande vengono esaminate dall’Ufficio Polizia Municipale, che provvede al rilascio dell'autorizzazione.

In caso di concomitanza di richieste il Responsabile provvede ad organizzare una riunone fra i richiedenti al fine di concordare le assegnazioni.

Nel caso  in cui la pubblcità si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni  stessi ed al quale deve essere inoltrata la richiesta.


Art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130