Medaglia d'argento al merito civile
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Trasferimento di residenza


Anagrafe

055.8794262

055.8794251

Lunedi', martedi', giovedi', venerdi': 8.00 - 13.00, martedi' 15.00 - 18.30, mercoledi' 10.30 - 13.00. Residenze su appuntamento

(possibili variazioni nel periodo estivo)


Palazzo Comunale: Piazza della Repubblica, 1 50058 Signa (FI)


Secondo il codice civile italiano, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43 II comma c.c.).

Entro 20 giorni dal trasferimento il cittadino deve denunciare il proprio trasferimento di residenza presso il comune dove si trova la nuova abitazione.
Quando il richiedente entra a far parte di una famiglia già iscritta in questa Anagrafe, l'intestatario della scheda di famiglia deve dichiararne il nome e il rapporto  di parentela entro 20 gg dall'effettivo trasferimento.

In caso di caserme, conventi etc, è il responsabile delle convivenze anagrafiche che effettua personalmente (su richiesta dell'interessato) la comunicazione del trasferimento della residenza a Signa delle persone che entrano a far parte di tali convivenze.

 Documentazione

Per tutti i cittadini

  • Copia del documento di identità per ogni componente.
  • Copia del tesserino originale del codice fiscale o tessera sanitaria per ogni componente .
  • Domanda di iscrizione anagrafica  contenente tutti i dati anagrafici della persona interessata (data, luogo di nascita, cognome e nome dei genitori, luogo e data del matrimonio, cognome e nome del coniuge, professione e titolo di studio);

Per i cittadini comunitari: 

allegato b

1. copia di un documento valido per l'espatrio rilasciato dalle autorità del paese di provenienza (passaporto o carta d'identità).

2. per lavoro SUBORDINATO:

- contratto di lavoro o comunicazione assunzione al centro per l’impiego

- ultima busta paga o versamenti contributi inps per collaboratore domestico

3. per lavoro AUTONOMO

- iscrizione alla Camera di Commercio, in registri o albi professionali

- attribuzione della partita IVA

oppure

- contratto di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione o quanto altro dimostri l’attività di lavoro autonomo;

4. per frequenza a corso di STUDIO O FORMAZIONE

- documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa;
- polizza assicurativa che copre le spese sanitarie (la tessera sanitaria europea non è equiparabile alla polizza assicurativa o all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale);
- documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

5. Possessore di RISORSE ECONOMICHE

- documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 
- Polizza assicurativa che copre le spese sanitarie (la tessera sanitaria europea non è equiparabile alla polizza assicurativa o all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale);

6. Familiari comunitari non aventi un autonomo titolo di soggiorno

- documento attestante la qualità di familiare tradotto e legalizzato (se non esente):
(qualora ricorra il caso) certificato o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la qualità di familiare a carico;

7. Familiari extracomunitari

- passaporto, o documento equivalente, in corso di validità, nonché del visto di ingresso qualora richiesto;
- documento che attesti la qualità di familiare e qualora richiesto di familiare a carico;
- carta di Soggiorno rilasciata dalla Questura.

Per cittadini extracomunitari:

allegato a

  1. passaporto o altro documento equipollente
  2. permesso di soggiorno in corso di validità.

Nei casi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o motivi familiari:

- visto di ingresso sul passaporto

- ricevuta di richiesta permesso di soggiorno (dell'Ufficio Postale)

- nulla osta sportello unico per l'immigrazione

  Se proveniente da altro Comune con permesso di Soggiorno scaduto:

- ricevuta di rinnovo permesso di soggiorno dell'Ufficio Postale

- copia del permesso di soggiorno scaduto

  Se prima iscrizione anagrafe italiana e il permesso di soggiorno è scaduto:

- copia  di ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno (se la richiesta è stata effettuata entro 60 giorni dalla data scadenza del permesso di soggiorno)

Dove e quando:

A partire dal 9 maggio 2012 per richiedere la residenza le dichiarazioni anagrafiche e le documentazioni richieste potranno essere presentate all'ufficio anagrafe: 

  • presso l'URP 
  • tramite raccomandata all'indirizzo Ufficio Anagrafe - Piazza della Repubblica, 1 50058 Signa (FI)
  • per fax al numero 0558794251

Se il cittadino è in possesso di una delle seguenti condizioni:

di firma digitale

sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi

di casella di posta elettronica certificata

che la documentazione recante la firma autografa siano acquisite mediante scanner

  • per via telematica all'indirizzo anagrafe@comune.signa.fi.it
  • tramite PEC all'indirizzo comune.signa@postacert.toscana.it


Dimora abituale nel Comune di Signa.

  • Legge 24/12/54 n.1228; artt. 13, 14,18 e 19 D.P.R. 30/05/89 n.223; art.6 L. 28/02/90 n.39;

D.P.R. 610/96 circ. MIACEL n. 1/97

  • Art. 5 decreto legge 9 febbraio n.5 come convertito dalla legge 35/2012
  • In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace;

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse. L'Ufficiale d'Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dispone accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea) e deve comunicare al cittadino interessato, sempre entro 45 giorni, l'eventuale esito negativo. Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, (silenzio – assenso).

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI :l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Inoltre, nel caso di non rispondenza tra la dichiarazione e lo stato di fatto, verrà effettuato il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti.