Medaglia d'argento al merito civile
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Iscrizione anagrafica cittadini comunitari


Anagrafe

055.8794262

055.8794251

Lunedi', martedi', giovedi', venerdi': 8.00 - 13.00, martedi' 15.00 - 18.30, mercoledi' 10.30 - 13.00. Residenze su appuntamento

(possibili variazioni nel periodo estivo)


Palazzo Comunale: Piazza della Repubblica, 1 50058 Signa (FI)

Dall’11 aprile 2007 è stata abolita la carta di soggiorno per i cittadini comunitari (Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30).

Soggiorno inferiore ai tre mesi

- I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

I familiari extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione, è sufficiente che siano in possesso di un passaporto in corso di validità.

Soggiorni superiori a tre mesi

Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed è tenuto ad iscriversi all’anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando:

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) è familiare (art. 2 D.Lvo n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.
(Si intende per “familiare”:

  1. il coniuge;
  2. il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio;
  3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni, o a carico, e quelli del coniuge o partner;
  4. gli ascendenti diretti a carico, e quelli del coniuge o partner.)


La documentazione da presentare è la seguente: Allegato b

  • documento di identità valida per l’espatrio o passaporto;
  • (se posseduto) permesso o carta di soggiorno (scaduto o in corso di validità) o ricevuta relativa alla richiesta o al rinnovo del titolo di soggiorno rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane;

inoltre


1 - per lavoro SUBORDINATO:

  • contratto di lavoro, comunicazione assunzione al centro per l’impiego (inps per collaboratore domestico), ultima busta paga (versamenti contributi inps per collab. Domestico), cud (per collab. domestici dichiarazione del datore di lavoro relativa alla retribuzione anno preced.)


2 - per lavoro AUTONOMO

  • iscrizione alla Camera di Commercio, in registri o albi professionali e attribuzione della partita IVA;
  • contratto di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione o quanto altro dimostri l’attività di lavoro autonomo;


3 – iscritto a corso di STUDIO O FORMAZIONE

  • Documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa;
  • Polizza assicurativa che copre le spese sanitarie (la tessera sanitaria europea non è equiparabile alla polizza assicurativa o all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale);
  • Documentazione attestante le disponibilità economiche (calcolate in base all'importo dell'assegno sociale per l'anno 2012 - 5.577 € annui; per ogni familiare va aggiunta la metà dell'importo annuo dell'assegno sociale, per il dichiarante con 2 o più figli a carico di età inferiore ai 14 anni si calcola il doppio dell'importo annuo della pensione sociale).


4 – Possessore di risorse economiche

  • documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000  (calcolate in base all'importo dell'assegno sociale per l'anno 2012 - 5.577 € annui; per ogni familiare va aggiunta la metà dell'importo annuo dell'assegno sociale, per il dichiarante con 2 o più figli a carico di età inferiore ai 14 anni si calcola il doppio dell'importo annuo della pensione sociale ).
  • Polizza assicurativa che copre le spese sanitarie (la tessera sanitaria europea non è equiparabile alla polizza assicurativa o all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale);


FAMILIARI

1 - Famigliari comunitari non aventi un autonomo titolo di soggiorno

E’ sufficiente l’iscrizione anagrafica nel Comune di dimora.

  • documento attestante la qualità di familiare tradotto e legalizzato (se non esente):
  • (qualora ricorra il caso) certificato o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la qualità di familiare a carico;
  • attestazione della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare.


2. Famigliari extracomunitari:

E’ sufficiente l’iscrizione anagrafica nel Comune di dimora.

  • passaporto, o documento equivalente, in corso di validità, nonché del visto di ingresso qualora richiesto;
  • documento che attesti la qualità di familiare e qualora richiesto di familiare a carico;
  • attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione;
  • carta di Soggiorno rilasciata dalla Questura.


DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE.

Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente (senza essere stato oggetto di misure di allontanamento) ed in via continuativa (residenza anagrafica) per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente che lo esonera dalla conservazione dei requisiti previsti dal decreto legislativo per il riconoscimento del diritto di soggiorno.

A richiesta dell’interessato, il Comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea un attestato che certifica la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L’attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni richieste. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.


Una marca da bollo da € 14,62 per la richiesta e una marca da bollo da € 14,62 per ogni attestazione rilasciata.