Medaglia d'argento al merito civile
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Denuncia cessione fabbricato


055/8735646

055/875288

martedi' 15.00 - 19.00 venerdi' 8.30 - 13.30 sabato 9.00 - 12.00

(possibili variazioni nel periodo estivo)


Polizia Municipale Via Giovanni XXIII, 12/A 50058 Signa (FI)

Comunicazione di cessione fabbricato (L. 18 maggio 1978, n. 191.)

Chiunque ceda la proprietà o il godimento o, a qualunque altro titolo, consenta, per un tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile:

  • la sua esatta ubicazione
  • le generalità della persona che assume la disponibilità del bene (cessionario)
  • gli estremi di un documento di identità del  cessionario.

L'omissione della comunicazione comporta una sanzione che va da € 103,00 a € 1.549,00.

La comunicazione va effettuata su modulo apposito (vedere allegato) che può essere consegnato direttamente oppure per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Novità - Ai sensi del D. Leg.vo 23/2011 per i contratti di locazione registrati e per i contratti di vendita di immobili registrati non esiste più l'obbligo della presentazione della comunicazione, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

Comunicazione di ospitalità a straniero o apolide (Legge 25.07.1998 n. 286)

Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio, ospiti, ceda la proprietà o il godimento a qualunque altro titolo di beni immobili ad uno straniero o apolide  ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore. Per straniero la norma citata intende i cittadini non appartenenti all'Unione Europea. La comunicazione deve contenere.

  • le generalità del cedente
  • l'esatta ubicazione dell'immobile
  • le generalità della persona che assume la disponibilità del bene (cessionario)
  • gli estremi di un documento di identità del  cessionario.

L'omissione della comunicazione comporta una sanzione che va da € 160,00 a € 1.100,00.

La comunicazione va effettuata su modulo apposito (vedere allegato) che può essere consegnato direttamente oppure per raccomandata con ricevuta di ritorno.

 


- La comunicazione riguarda i cittadini che abbiano compiuto 14 anni - La comunicazione può essere inviata anche per raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai fini dell'osservanza del termine di consegna vale la data della ricevuta postale.

Estremi del documento di identità del concessionario.

  •   Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
    Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la
    disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).
    a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
    b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
    c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili,  commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
    d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
  • art.7 Legge 25.07.1998 n. 286
  • Decreto Legge 13 maggio 2011 n.70 art.5 c.4 "Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita  aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immmobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'art.12 del Decreto legge 21/03/1978 n.59