Denuncia cessione fabbricato
Comunicazione di cessione fabbricato a cittadino italiano
(Art. 12 del Decreto Legge n. 59 del 21.3.1978)
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile:
- la sua esatta ubicazione
- le generalità della persona che assume la disponibilità del bene (cessionario)
- gli estremi di un documento di identità del cessionario.
Per effetto del Decreto legge 20/06/2012 n. 79, non è più obbligatoria la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza in caso di registrazione dei contratti di locazione, e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso. La normativa estende quindi l'assorbimento dell'obbligo di comunicazione anche ai contratti di comodato e a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, di arti o professioni.
Per quanto riguarda la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare resta fermo l'analogo "assorbimento" già previsto dall'art. 5 del Decreto Legge 70/2011.
Quindi:
- per i contratti di locazione o comodati regolarmente registrati e per i contratti di vendita di immobili registrati non esiste più l'obbligo della presentazione della comunicazione.
L'omissione della comunicazione comporta una sanzione che va da € 103,00 a € 1.549,00.
Comunicazione di cessione fabbricato a cittadino straniero o apolide
(Legge 25.07.1998 n. 286)
Chiunque a qualsiasi titolo dia alloggio, ospiti, ceda la proprietà o il godimento a qualunque altro titolo di beni immobili ad uno straniero o apolide ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore. Per straniero la norma citata intende i cittadini non appartenenti all'Unione Europea. La comunicazione deve contenere:
- le generalità del denunciante
- l'esatta ubicazione dell'immobile
- le generalità della persona straniera che assume la disponibilità del bene
- gli estremi di un documento di identità della persona straniera ospitata
L'omissione della comunicazione comporta una sanzione che va da € 160,00 a € 1.100,00.
Modalità di invio/consegna della Comunicazione di cessione fabbricato
La comunicazione va effettuata su modulo apposito (vedere allegato) e può essere:
- consegnata a mano all'Urp nell'orario di apertura al pubblico (lunedì / venerdì 8.30 - 12.30, martedì 15.00 - 18.30);
- spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Signa, Piazza della Repubblica 1, 50058 Signa. Ai fini dell'osservanza del termine di consegna vale la data della ricevuta postale;
- inviata tramite Pec da un indirizzo di posta elettronica certificata alla pec del comune: comune.signa@postacert.toscana.it;
- spedita al fax del Comune di Signa: 055 8732316.
- Art. 12 del D.L. 21/03/1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
- Art. 7 Legge 25/07/1998 n. 286
- www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jspDecreto Legge 13/05/2011 n. 70 art.5 c.4 "Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immmobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'art. 12 del Decreto legge 21/03/1978 n. 59
- Decreto legge 20/06/2012 n. 79 - Assorbimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza in caso di registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso.