Medaglia d'argento al merito civile
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Rateizzazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della strada


055/8735646

055/875288

martedi' 15.00 - 19.00 venerdi' 8.30 - 13.30 sabato 9.00 - 12.00

(possibili variazioni nel periodo estivo)


Polizia Municipale Via Giovanni XXIII, 12/A 50058 Signa (FI)

I cittadini tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni delle norme in materia di circolazione stradale, accertate contestualmente con lo stesso verbale, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

Requisiti:

  • La rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo superiore a € 200.
  • La rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti che versino in condizioni economiche disagiate. Tale condizione corrisponde ad un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a € 10.628,16. (i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi).

Le rate:

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere la seguente:

Entità della somma da pagareMassimo rate

Rata minima

Fino a 2.000,00 euro12 rate100,00 euro
Superiore a 2.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro 24 rate100,00 euro
Superiore a 5.000,00 euro60 rate 100,00 euro

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100 e sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso  pari al 4,5 % annuo.

Termini di presentazione:

L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

Attenzione: La sola presentazione dell'istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso al prefetto, ovvero il ricorso al giudice di pace (articolo 204-bis c.d.s.). La presentazione dell’istanza, indipendentemente dal suo esito determina, ai sensi dell’articolo 202-bis, l’automatica rinuncia al successivo esercizio di difesa, sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale.

Accoglimento :

Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

L'accoglimento dell’istanza viene notificato al richiedente e la comunicazione conterrà le modalità per il pagamento rateale.

Nel caso di accoglimento dell'istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.

Respingimento:

Decorso il termine di 90 giorni, l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito.

In questo caso, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero entro 30 giorni dall'inutile decorso dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione, certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mani, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione.

Documentazione:

Alla domanda deve essere allegata l'ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare.