Nuove disposizioni in materia di codice della strada
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Con la Legge 29 luglio 2010, n. 120 sono entrate in vigore le ultime disposizioni in materia di sicurezza stradale. Il Decreto Legge ha portato consistenti modifiche, in particolar modo agli articoli riguardanti:
- LE LIMITAZIONI ALLA GUIDA PER I NEOPATENTATI:
Articolo 117
TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali
Limitazioni nella guida
1 E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. (Comma inserito dall'art. 2, DL 3/8/2007 n. 117 convertito in legge 2/10/2007, n. 160, poi modificato dall'art. 3, comma 52, L 15/7/2009, n. 94, da ultimo modificato dall'art. 18, L. 29/7/2010, n. 120.)
2 Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (Comma inserito dall'art. 2, DL 3/8/2007 n. 117 convertito in legge 2/10/2007, n. 160, poi modificato dall'art. 3, comma 52, L 15/7/2009, n. 94, da ultimo modificato dall'art. 18, L. 29/7/2010, n. 120. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata in Italia a partire dal 9 febbraio 2011.)
3 Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4 Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.
5 Il titolare di patente italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente [e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni], circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 152,00 ad Euro 608,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
- I LIMITI DI VELOCITA':
Chi supera i limiti di velocità fra i 10 km/h subisce una sanzione pari a Euro 39; parimenti chi supera i limiti tra i 10 km/h e i 40 km/h subirà, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 159,00, la decurtazione di 3 (non più 5) punti, mentre chi supera i limiti di velocità tra 40 km/h e i 60 km/h subirà, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00, una decurtazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; in caso di superamento del limite di velocità maggiore di 60 km/h, oltre alla sanzione pari a euro 779,00, 10 punti di decurtazione subirà la sospensione della patente da 6 a 12 mesi, ed in caso di nuova violazione nel biennio è prevista anche la revoca della patente. La decurtazione dei punti è sempre raddoppiata per chi ha conseguito la patente da meno di 3 anni.
- IL TRASPORTO DI BAMBINI:
Su ciclomotori e motocicli è vietato trasportare bambini di età inferiore a 5 (non più 4) anni, la sanzione per l'inosservanza di tale norma è di € 152,00.
- L'USO DEI CELLULLARI:
Il conducente che usa il cellulare durante la marcia sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 152,00, la decurtazione di 5 punti, e in caso di nuova violazione nel biennio è prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Legge 29 luglio 2010, n. 120
