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Stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione serve per usufruire dei servizi di supporto alla ricerca attiva di lavoro offerti dai Centri per l'Impiego, nonchè per eventuali servizi resi da altri Enti ed Istituzioni e per prestazioni assistenziali e previdenziali laddove le specifiche disposizioni richiedano il possesso di tale stato di disoccupazione.

 

RICONOSCIMENTO

Lo stato di disoccupazione si acquisisce presentandosi personalmente al Centro per l'Impiego competente per il proprio territorio (per il Comune di Signa è il Cpi di Scandicci), per sottoscrivere la dichiarazione (autocertificazione) che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L'autocertificazione ha una validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione.

 

CONSERVAZIONE

Lo stato di disoccupazione si conserva anche in caso di svolgimento di un'attività lavorativa qualora il reddito che ne deriva non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizioni sulla base dell'anno fiscale in corso.

Tale soluzione consente alla persona che lavora a tempo parziale o con contratto a termine la cui prospettiva di reddito sia inferiore  ai suddetti limiti di rendere la dichiarazione di disponibilità acquisendo lo stato di disoccupazione.

 

PERDITA

Il lavoratore perde lo stato di disoccupazione se:

- Percepisce un reddito annuo superiore al reddito minimo personale escluso da imposizioni sulla base dell'anno fiscale in corso;

- Non si presenta al Centro per l'Impiego se convocato, salvo casi di giustificato motivo (malattia, infortunio, stato di gravidanza nei periodi di astensione obbligatoria, casi di limitazione per legge della mobilità personale). In questo caso non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione per i successivi due mesi.    

 - Rifiuta, senza un giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato con durata superiore a otto mesi (quattro se giovani). Non si perde se il luogo di lavoro dista più di 50 km dal domicilio oppure se per raggiungerlo occorre un tempo superiore all'ora utilizzando i mezzi di trasporto pubblici.   

 

SOSPENSIONE

La sospensione dello stato di disoccupazione interviene in caso di instaurazione di rapporto di lavoro superiore agli otto mesi, oppure ai quattro mesi se si tratta di giovani lavoratori, vale a dire  di età non superiore a 25 anni o a 29 anni se in possesso del diploma di laurea.

Resta inteso che se il reddito derivante da tale occupazione non supera il limite di reddito escluso da imposizione  fiscale il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione anche in costanza di rapporto di lavoro.


  • Decreto legislativo del 19 Dicembre 2002, n. 297 

    Disposizioni  modificative  e  correttive  del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  181, recante  norme  per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144

  • Decreto legislativo del 21 Aprile 2000, n. 181
    Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144