Ravvedimento - Imposta Comunale sugli immobili
055/8794244
055/8794206
martedi' e venerdi' dalle 8.30 alle 12.30 martedi' dalle 15.00 alle 19.00
(possibili variazioni nel periodo estivo)
Palazzo Comunale: Piazza della Repubblica, 1 50058 Signa (FI)
L’art. 1 comma 20 della Legge n. 220 del 13/12/2010 ha modificato le misure sanzionatorie da applicare in caso di ravvedimento operoso, previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, così come modificato dall’art. 16 comma 5 del D.L. 185 del 29/11/2008.
Dal 1° febbraio 2011, le nuove sanzioni da applicare, in caso di ravvedimento operoso per omessa o infedele dichiarazione e per omesso o parziale versamento, sono quelle di seguito indicate:
VIOLAZIONE relativa alla DICHIARAZIONE
1. Omessa presentazione della dichiarazione (imposta versata)
RAVVEDIMENTO (Sanzione): € 5,00 (riportare nel campo annotazioni ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione e allegare alla dichiarazione copia della ricevuta del versamento).
TERMINE e MODALITA': Il ravvedimento deve essere effettuato entro 90gg. dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione.
2. Omessa presentazione della dichiarazione e imposta non versata
RAVVEDIMENTO (Sanzione): 10% (minimo € 5,00) dell'imposta dovuta.
Alla sanzione suddetta vanno aggiunti la maggiore imposta dovuta e gli interessi legali (fissati al 1.5% dal 01/01/2011 al 31/12/2011 e al 2,5% a partire dal 01/01/2012) calcolati sull’imposta;
TERMINE e MODALITA': Il ravvedimento deve essere effettuato entro 90gg. dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione.
3. Dichiarazione infedele.
RAVVEDIMENTO (Sanzione): 6,25% dell'imposta.
Alla sanzione suddetta vanno aggiunti la maggiore imposta dovuta e gli interessi legali (fissati al 1.5% dal 01/01/2011 al 31/12/2011 e al 2,5% a partire dal 01/01/2012) calcolati sull’imposta;
TERMINE e MODALITA': Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, presentando una dichiarazione rettificativa.
VIOLAZIONE relativa al VERSAMENTO
- Mancato o insufficiente versamento dell'acconto o del saldo.
TERMINE e MODALITA' :
1. Ravvedimento breve - la violazione viene sanata entro 30 giorni dalla scadenza e, in tal caso, l’importo totale da versare è dato dalla somma di:
- l'imposta omessa in tutto o in parte;
- gli interessi legali (fissati al 1.5% dal 01/01/2010 al 31/12/2011 e al 2,5% a partire dal 01/01/2012) calcolati sull’imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio;
- la sanzione del 3% dell'importo non versato.
2. Ravvedimento lungo - la violazione viene sanata oltre 30 giorni dalla data di scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso della quale è stata commessa la violazione. In tal caso, l’importo totale da versare è dato dalla somma di:
- l'imposta omessa in tutto o in parte;
- gli interessi legali (fissati al 1,5% dal 01/01/2011 al 31/12/2011 e al 2,5% a partire dal 01/01/2012) calcolati sull’imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio;
- la sanzione del 3,75% dell'importo non versato.
Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito del Ministero delle Finanze .
ATTENZIONE: Si consiglia in entrambi i casi di inviare all'Ufficio Tributi del Comune competente comunicazione del ravvedimento e copia del bollettino pagato.
Il pagamento va effettuato mediante lo stesso bollettino utilizzato per il versamento dell'ICI barrando il riquadro "ravvedimento". Nelle caselline dedicate alle voci "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale" o "altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e quindi senza maggiorarli della sanzione e degli interessi. La somma che deve essere indicata per il versamento, invece, deve comprendere l'imposta, la sanzione e gli interessi.
