Cittadini stranieri - Comunicazione di assunzione al lavoro
La disciplina dell'accesso al lavoro in Italia si differenzia in ragione del paese di provenienza del cittadino straniero: la prima distinzione riguarda l'accesso al lavoro del cittadino extracomunitario rispetto al comunitario.
In particolare l'assunzione di un cittadino extracomunitario residente all'estero può essere posta in essere solo dopo una fase autorizzativa volta all'ingresso in Italia del lavoratore: tale procedura amministrativa consiste innanziatutto nella richiesta, da parte del datore di lavoro, del nulla-osta al lavoro indirizzata allo Sportello Unico Immigrazione c/o la Prefettura-U.T.G nell'ambito del decreto flussi annuale. Una volta ottenuta tale autorizzazione, il lavoratore dovrà recarsi al consolato italiano nel proprio paese di origine o provenienza per l'ottenimento del corrispondente visto di ingresso. Ottenuto il visto ed una volta entrato in Italia dovrà essere richiesto entro 8 gg. il permesso di soggiorno.
Dal 1 marzo 2008 entra in vigore la comunicazione unica on line che comprende la comunicazione al centro dell'impiego, all'INPS e allo Sportello Unico per l'immigrazione.
Presso i Centri per l'Impiego di Firenze è attivo un servizio denominato "Sportello Immigrati" di orientamento e di consulenza legale a favore dei cittadini stranieri sulle problematiche legate al lavoro, nascenti dalla loro diversa condizione giuridica rispetto al lavoratore italiano.
Per quanto riguarda i cittadini comunitari, in base al recepimento della direttiva europea sull'ingresso e il soggiorno, essi possono liberamente circolare e stabilirsi in ognuno degli stati appartenenti all'Unione e accedere al lavoro a parità di diritti con i cittadini dei singoli stati.
L'assunzione di cittadini rumeni e bulgari in categorie che non rientrano nel settore domestico, edile, metalmeccanico, turistico-alberghiero o dirigenziale, è sottoposta al regime transitorio che prevede il rilascio di un apposito nulla-osta da parte dello S.U.I. c/o la Prefettura competente, ma furoi da ogni quota numerica prevista per i lavoratori extracomunitari, e senza che vi sia bisogno che il lavoratore rumeno o bulgaro si trovi all'estero, bene potendo lo stesso entrare, soggiornare e lavorare liberamente nei settori sopra elencati.
Art. 147 T.U.L.P.S.
Art. 12 D.L. 21.3.1978 N. 59 convertito con legge 18.5.1978 n. 191
L. 480/94
Art. 7 del D.Lgs 25 Luglio 1998 n. 286
