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Permesso di soggiorno

Il cittadino extracomunitario, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia deve richiedere il permesso di soggiorno corrispondente al visto d'ingresso rilasciato dalle autorità diplomatiche competenti.

Modalità:

L'istanza dovrà essere inoltrata tramite gli uffici abilitati  compilando l'apposito modello. Competente al rilascio del permesso è comunque la Questura di Firenze (Via Zara, 2 -Tel.055/49771).
E' possibile consultare il sito www.portaleimmigrazione.it:

  • per informazioni in ordine alla procedura relativa alla richiesta del permesso in ragione del motivo per cui lo stesso viene richiesto
  • ricercare le strutture abilitate alla compilazione (Comuni e patronati),
  • per conoscere l'ubicazione degli sportelli postali abilitati all'inoltro. Lo sportello postale di Signa, quello di Lastra a Signa e, per Scandicci, quello di Badia a Settimo sono tutti uffici postali abilitati.

Vale la pena ricordare che dal febbraio 2007 il permesso di soggiorno per motivi turistici è stato eliminato e sostituito da una dichiarazione di ingresso nello stato da effettuarsi sempre entro 8 giorni direttamente alla Questura competente per territorio.

Il permesso di soggiorno  è rilasciato oltre che per i motivi  indicati nel visto d'ingresso:

  • per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente e per asilo
  • per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti
  • per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già  in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi,  per la durata del procedimento di concessione o di rinoscimento.

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso e non può comunque essere:

  • superiore a tre mesi, per visite, affari:
  • superiore a sei mesi per lavoro stagionale, prorogabile per altri tre mesi in caso di lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione
  • superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione professionale debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile  annualmente nel caso di corsi pluriennali;
  • superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare.


RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui si trova non oltre sessanta giorni dalla scadenza ed è sottoposto a verifica delle condizioni previste per il rilascio.
Per rinnovare il permesso di soggiorno non è necessaria la residenza ma è sufficiente un domicilio. E' invece importante la titolarità di un contratto d'affitto o una dichiarazione di ospitalità.                               

Sul portale dell'immigrazione  e sul sito della Polizia di Stato è possibile verificare l'andamento della propria pratica (in "area riservata stranieri" digitare nei rispettivi campi ID e password riportati sulla ricevuta rilasciata dall'ufficio postale).


In caso di emigrazione di un figlio non accompagnato dal genitore ma presente sul suo permesso di soggiorno, sono necessari: * certificato di nascita del figlio con indicazione di paternità e maternità, tradotto e legalizzato dalle competenti autorità diplomatiche italiane nel paese di origine; * una dichiarazione di assenso del genitore all'espatrio del figlio con firma di autentica (marca da bollo da € 14.62); * una fotocopia autenticata del permesso di soggiorno del minore (marca da bollo da € 14.62); * una fotocopia autenticata del passaporto, se è insieme a quello del genitore che rimane in Italia (marca da bollo da € €14.62).