Medaglia d'argento al merito civile
Document Actions

Cittadini stranieri - carta di soggiorno

Dal 15 febbraio 2007, giorno in cui è entrato in vigore del D. Lgs. n.3 del 8 gennaio 2007, la carta di soggiorno è sostituita dal Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

  • fare ingresso in Italia in esenzione di visto;

  • svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle riservate espressamente ai cittadini o vietate agli stranieri;

  • usufruire delle prestazioni dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale (pensione di invaldità, assegno di maternità, ecc.);

  • partecipare alla vita pubblica locale

RILASCIO

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ma deve essere validato (aggiornamento) ogni 5 anni affinchè lo stesso titolo possa essere utilizzato quale documento di identità. L'istanza, in base alle nuove procedure, deve essere inoltrata tramite ufficio postale compilando l’apposito modulo (kit con banda verde).

A partire dal 9 dicembre 2010, lo straniero che intende richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dovrà inoltrare l'istanza di svolgimento del test in via informatica, collegandosi al sito del Ministero dell' Interno e compilare, in ogni sua parte, il modulo di domanda.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato allo straniero residente in Italia che:

  • è titolare di un permesso di soggiorno, da almeno cinque anni, in corso di validità;

  • ha un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;

  • non è pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

 

Oltre alla domanda l’interessato deve produrre:

  • copia di tutte le pagine del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;

  • copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (Cud, modello unico)

  • 4 fotografie

  • certificato del casellario giudiziale (rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale)

  • certificato dei carichi pendenti (rilasciato dall'apposito ufficio presso la Procura della Repubblica)

  • autocertificazione in merito ai luoghi di residenza dei 5 anni antecedenti la richiesta

L'istanza può essere presentata anche in favore dei familiari conviventi a carico del richiedente (coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro e genitori) senza che gli stessi debbano dimostrare un presenza regolare in Italia da almeno 5 anni. In tal caso:

  • il reddito dovrà essere rapportato alla composizione del nucleo familiare; nel caso di due o più figli di età inferiore ai 14 anni il reddito minimo dovrà comunque non essere inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;

  • si dovrà esibire la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare (qualora non sia in possesso della questura competente in ragione di un pregresso ricongiungimento o coesione familiare). La documentazione proveniente dall’estero dovrà essere tradotta e legalizzata dall’autorità consolare nel paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero.

  • dovrà essere allegato all'istanza il certificato di idoneità alloggiativa (attestante che l'alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge regionale) rilasciato dal Comune o dall'A.S.L. locale competente per territorio (certificato di idoneità igienico-sanitaria).

  • per i familiari maggiori di anni 18 dovranno essere presentati anche il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti.

 

Il comune di Signa partecipa come partner al progetto MIOPJU, promosso dall'associazione L'altro diritto-Onlus e finanziato dal CESVOT.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito della Polizia di Stato  e il Portale Immigrazione