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Partecipazione popolare diretta - Istituti


Segreteria

055/8794255

055/8732316

martedi' e venerdi' dalle 8.30 alle 12.30 martedi' dalle 15.00 alle 19.00

(possibili variazioni nel periodo estivo)


Palazzo Comunale: Piazza della Repubblica, 1 50058 Signa (FI)

Alle forme di partecipazione popolare lo Statuto del Comune dedica l'intero Titolo III:

  • art. 8 "Partecipazione dei cittadini",
  • art. 9 "Consultazioni",
  • art. 10 "Istanze, petizioni, proposte,
  • art. 11 "Referendum",
  • art. 12 "Pubblicità degli atti amministrativi e diritto d'accesso",
  • art. 13 "Ufficio Relazioni con il Pubblico".

Gli istituti di partecipazione diretta sono, in particolare, contenute negli articoli che seguono.


ART. 10
Istanze, petizioni, proposte

 
  1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta diretta al Sindaco, contenente sollecitazioni, considerazioni, inviti, rivolti ad evidenziare determinate esigenze per migliore tutela degli interessi collettivi.
  2. Essa è sottoscritta da cittadini singoli e/o associati, anche non residenti, purchè abbiano un rapporto continuativo di studio o lavoro nel comune ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
  3. Il Sindaco provvede ad inoltrare tali istanze agli organi competenti e dà risposta motivata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione.
  4. La petizione rappresenta la formale richiesta scritta rivolta al Consiglio Comunale sottoscritta da almeno 150 cittadini o da 5 associazioni fra quelle iscritte all'albo di cui all'art 8 del presente Statuto, per esporre necessità collettive e richiedere l'adozione di adeguati provvedimenti amministrativi.
  5. Il Consiglio comunale stabilisce nel proprio regolamento i criteri di esame delle petizioni prevedendo comunque una risposta motivata entro 60 giorni dalla presentazione.
  6. E' sempre e comunque dichiarata inammissibile  la petizione il cui contenuto non si esprima in un quesito ma richieda invece l'adozione di atti, per i quali va invece avanzata la proposta di cui al successivo comma 7 del presente articolo.
  7. I singoli cittadini o associazioni in numero e modalità analoghe a quanto previsto nel  comma quarto  possono avanzare al Consiglio comunale o alla Giunta proposte - redatte in articoli o in schemi  di deliberazione - per l'adozione di atti amministrativi per migliore tutela degli interessi collettivi.
  8. Specifico regolamento individua le condizioni di ammissibilità di forma delle proposte, le modalità ed i termini per l'istruttoria delle medesime che devono essere poste in discussione dell'organo competente entro due mesi dalla presentazione.
  9. E' sempre e comunque dichiarata inammissibile la proposta di adozione di atti nelle materie di cui al sesto comma del successivo articolo 11.
 

ART. 11
Referendum

 

1. Con deliberazione del Consiglio comunale o su richiesta di almeno il dieci per cento degli elettori del Comune, al 31 dicembre dell'anno precedente possono essere indetti referendum popolari consultivi, abrogativi o propositivi su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito.
3. Apposito regolamento stabilisce le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori nel comune.
5. I quesiti approvati in sede referendaria che richiedono atti deliberativi di attuazione sono sottoposti al voto del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, nei modi ordinari.
6. Il referendum è comunque escluso sulle seguenti materie:

  1. Statuto comunale e regolamento del consiglio comunale;
  2. Tributi , tariffe dei pubblici servizi e  Bilancio;
  3. Espropri per pubblica utilità;
  4. Elezioni, nomine , designazioni, sospensioni, revoche e decadenze;
  5. Il Piano Regolatore Generale e il piano strutturale;
  6.  L'ordinamento, la dotazione organica e il trattamento economico del personale;
  7. Argomenti o orientamenti xenofobi, razziali, discriminanti per i portatori di handicap,       

7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali e  comunali.
8. I quesiti sottoposti a referendum non possono essere riproposti prima che siano trascorsi 5 anni  dalla  precedente consultazione.
9. La consultazione referendaria non può essere svolta durante gli ultimi 12 mesi del mandato amministrativo.