Partecipazione popolare diretta - Istituti
055/8794255
055/8732316
martedi' e venerdi' dalle 8.30 alle 12.30 martedi' dalle 15.00 alle 19.00
(possibili variazioni nel periodo estivo)
Palazzo Comunale: Piazza della Repubblica, 1 50058 Signa (FI)
Alle forme di partecipazione popolare lo Statuto del Comune dedica l'intero Titolo III:
- art. 8 "Partecipazione dei cittadini",
- art. 9 "Consultazioni",
- art. 10 "Istanze, petizioni, proposte,
- art. 11 "Referendum",
- art. 12 "Pubblicità degli atti amministrativi e diritto d'accesso",
- art. 13 "Ufficio Relazioni con il Pubblico".
Gli istituti di partecipazione diretta sono, in particolare, contenute negli articoli che seguono.
ART. 10
Istanze, petizioni, proposte
- L'istanza costituisce formale richiesta scritta diretta al Sindaco, contenente sollecitazioni, considerazioni, inviti, rivolti ad evidenziare determinate esigenze per migliore tutela degli interessi collettivi.
- Essa è sottoscritta da cittadini singoli e/o associati, anche non residenti, purchè abbiano un rapporto continuativo di studio o lavoro nel comune ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- Il Sindaco provvede ad inoltrare tali istanze agli organi competenti e dà risposta motivata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione.
- La petizione rappresenta la formale richiesta scritta rivolta al Consiglio Comunale sottoscritta da almeno 150 cittadini o da 5 associazioni fra quelle iscritte all'albo di cui all'art 8 del presente Statuto, per esporre necessità collettive e richiedere l'adozione di adeguati provvedimenti amministrativi.
- Il Consiglio comunale stabilisce nel proprio regolamento i criteri di esame delle petizioni prevedendo comunque una risposta motivata entro 60 giorni dalla presentazione.
- E' sempre e comunque dichiarata inammissibile la petizione il cui contenuto non si esprima in un quesito ma richieda invece l'adozione di atti, per i quali va invece avanzata la proposta di cui al successivo comma 7 del presente articolo.
- I singoli cittadini o associazioni in numero e modalità analoghe a quanto previsto nel comma quarto possono avanzare al Consiglio comunale o alla Giunta proposte - redatte in articoli o in schemi di deliberazione - per l'adozione di atti amministrativi per migliore tutela degli interessi collettivi.
- Specifico regolamento individua le condizioni di ammissibilità di forma delle proposte, le modalità ed i termini per l'istruttoria delle medesime che devono essere poste in discussione dell'organo competente entro due mesi dalla presentazione.
- E' sempre e comunque dichiarata inammissibile la proposta di adozione di atti nelle materie di cui al sesto comma del successivo articolo 11.
ART. 11
Referendum
1. Con deliberazione del Consiglio comunale o su richiesta di almeno il dieci per cento degli elettori del Comune, al 31 dicembre dell'anno precedente possono essere indetti referendum popolari consultivi, abrogativi o propositivi su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito.
3. Apposito regolamento stabilisce le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori nel comune.
5. I quesiti approvati in sede referendaria che richiedono atti deliberativi di attuazione sono sottoposti al voto del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, nei modi ordinari.
6. Il referendum è comunque escluso sulle seguenti materie:
- Statuto comunale e regolamento del consiglio comunale;
- Tributi , tariffe dei pubblici servizi e Bilancio;
- Espropri per pubblica utilità;
- Elezioni, nomine , designazioni, sospensioni, revoche e decadenze;
- Il Piano Regolatore Generale e il piano strutturale;
- L'ordinamento, la dotazione organica e il trattamento economico del personale;
- Argomenti o orientamenti xenofobi, razziali, discriminanti per i portatori di handicap,
7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali e comunali.
8. I quesiti sottoposti a referendum non possono essere riproposti prima che siano trascorsi 5 anni dalla precedente consultazione.
9. La consultazione referendaria non può essere svolta durante gli ultimi 12 mesi del mandato amministrativo.
