Ricorso amministrativo
Mentre i diritti soggettivi si tutelano di fronte al Giudice Ordinario (ricorsi giurisdizionali) ad esempio: risarcimento danno per occupazione aree, indennità esproprio aree, riarcimento danno per infortunio causato da fondo stradale dissestato, gli interessi legittimi (è il caso che maggiormente interessa gli atti della Pubblica Amministrazione ad es.: ordinanza demolizione opere abusive, annullamento autorizzazione commerciale, rifiuto istanza concessione edilizia in sanatoria) vengono tutelati di fronte agli organi di giustizia amministrativa.
Nel concreto il cittadino ha la facoltà di opporsi agli atti della pubblica amministrazione non solo con la loro classica impugnazione davanti alla giustizia amministrativa (Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ed in 2° grado (appello) al Consiglio di Stato) ma anche con ricorsi non sempre giurisdizionali rivolti alla stessa amministrazione, chiedendole di riesaminare la situazione e gli atti adottati, annullandoli o modificandone il contenuto. Il Dpr 1199 del 24/11/1971 disciplina in modo unitario tutti i ricorsi amministrativi, stabilendo termini e procedure. E' altresì previsto lo strumento del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
RICORSO AL TAR
E' previsto per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo ritenuto lesivo di un interesse legittimo. Il ricorso può essere individuale o collettivo. Viene presentato tramite un avvocato od un procuratore legale entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Contro le pronunce del TAR può essere presentato appello al Consiglio di Stato.
RICORSO IN OPPOSIZIONE
Nei casi espressamente stabiliti dalla legge, è possibile proporre un ricorso contro un atto amministrativo allo stesso organo che lo ha emanato: esso non ha dunque come prima finalità il riesame della legittimità o del merito dell'atto, non essendo previsto un controllo da parte di un organo diverso, bensì la correzione di eventuali errori in cui sia incorsa l'Amministrazione.
E' previsto nel settore dell'impiego pubblico, con riguardo alla compilazione di graduatorie di ruoli di dipendenti, ed all'attribuzione di incarichi.
La presentazione del ricorso può avvenire mediante consegna diretta all'organo che emanato l'atto o mediante notificazione o lettera raccomandata (in quest'ultimo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione e non esclude il rimedio giurisdizionale od amministrativo).
Il ricorso in opposizione, nei casi non previsti dalla legge, può essere ugualmente presentato all'Amministrazione, ma è discrezione dell'Amministrazione stessa prenderlo in considerazione ed esprimersi in merito.
Il ricorso, in questo caso, non interrompe i termini per ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale.
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
Contro gli atti amministrativi definitivi, cioè non impugnabili in via gerarchica (all'autorità amministrativa superiore a quella che ha emesso l'atto) è ammesso un ricorso per motivi di legittimità al Presidente della Repubblica, tranne i casi in cui sia sata proposta impugnativa davanti al T.A.R.; allo stesso modo è inammissibile il ricorso al T.A.R. proposto dopo l'attivazione del ricorso straordinario; il termine per proporre tale ricorso è di 120 giorni dalla notifica dell'atto o dalla piena conoscenza nel caso in cui non sia prevista la notifica. I modi di presentazione sono i medesimi del ricorso in opposizione: consegna, notifica o invio a mezzo posta; è invece imposta la notifica ad almeno uno dei controinteressati, che possono presentare documenti, memorie e ricorso incidentale e chiedere che la decisione sia trasferita in sede giurisdizionale (agli organi di giustizia amministrativa); il ricorso, debitamente istruito dal Ministero compente, viene inviato alle sezioni consultive del Consiglio di Stato per l'espressione di un parere: la decisione viene adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro conformemente al parere del Consiglio di Stato; qualora il Ministro intenda proporre una decisione difforme, deve sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri; i decreti possono essere impugnati per revocazione.