Certificato antimafia
Il DPR n. 252 del 3.6.1998 (G.U. 30.7.1998) riduce i casi in cui la certificazione antifimafia è necessaria e detta le modalità di apposizione del Nulla osta da parte della Camera di Commercio a margine del certificato di iscrizione al registro delle imprese.
Il nulla osta (attestazione di non aver nulla a che fare con i fenomeni mafiosi) consiste in una dicitura apposta in calce ai normali certificati di iscrizione al registro delle imprese con l'indicazione delle persone per le quali è stata effettuata la verifica sull'archivio del Ministero dell'Interno
Il certificato antimafia quindi non è più richiesto:
- p.er i rapporti tra soggetti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato o da un altro Ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato nonché i concessionari di opere pubbliche;
- per i rapporti tra questi soggetti pubblici e quelli, anche privati, i cui organi rappresentativi e di controllo sono sottoposti per legge alla verifica dei requisiti di "onorabilità" tali da escludere la sussitenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dalla legge sulle misure antimafia (L. N. 575/65);
- per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- per la stipulazione o l'approvazione di contratti e per la concesione di erogazioni a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
- per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 154.937,07 euro
Per i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti, per i provvedimenti di rinnovo coneguenti ad altri già disposti, per gli atti e i provvedimenti della P.A., riguardanti attività che possono esere intraprese su denuncia di inizio attività da parte del privato e per le attività sottoposte alla disciplina del silenzio assenso (DPR 300/92) la cetificazione anche se ancora necessaria può essere sostituita da una autocertificazione nella forma non autenticata di cui all'art.2, comma 10 legge 191/98.
La competenza della Camera di Commercio è nazionale e qualsasi sportello anche non competente in base alla sede dell'impresa può rilasciare il nulla osta.
Le certificazioni rilascita dalla camere di commercio recanti l'apposita dicitura antimafia sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio .
Gli Enti pubblici che acquisiscono la documentazione adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o secutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della documentazione stessa.
Ulteriori informazioni si possono trovare alla pagina: dell'Ufficio Territoriale del Governo di Firenze e alla pagina: Camera del Commercio.
D.Lgs. n. 490 dell'8.8.1994;
D.P.R. n. 252 del 3.6.1998.
Dicitura antimafia: "Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 57, e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma"
