Alcol, cartelli obbligatori per i pub e le discoteche
055/8735646
055/875288
martedi' 15.00 - 19.00 venerdi' 8.30 - 13.30 sabato 9.00 - 12.00
(possibili variazioni nel periodo estivo)
Polizia Municipale Via Giovanni XXIII, 12/A 50058 Signa (FI)
Si definisce bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi alcol, e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
La somministrazione di alcolici dopo le ore 24.00 può essere effettuata solo dagli esercizi in possesso di licenza (art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
- E' vietata la vendita e la somministrazione ai minori di 16 anni
La vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici, devono cessare alle 3.00 e non possono riprendere fino alle 6.00:
- nei locali o negli esercizi che svolgono attività di intrattenimento e spettacolo,
- negli spazi o aree pubbliche dove viene effettuata vendita e somministrazione,
- nei circoli gestiti d persone fisiche o da associazioni.
Devono interrompere la vendita e l'asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6.00
- I titolari o gestori di esercizi di vicinato;
- Chi distribuisce bevande per mezzo di apparecchi automatici.
Nelle autostrade
- è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- è vietata la somministrazione di bevande alcoliche tra le ore 2.00 e le ore 6.00;
- è sempre vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.
Obblighi dei gestori:
A partire dal 13 Novembre 2010, i tiolari e i gestori dei locali dove si effettua il consumo di bevande alcoliche, che proseguono la loro attività oltre le ore 24.00, sono obbligati a tenere almeno presso un'uscita:
- un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico a disposizioneb dei clienti.
- apposite tabelle, che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolica ed anche le quantità di alcol che determinano il superamento del tasso alcolemico.
Nel Comune di Signa l'orario di chiusura dei locali arriva al massimo fino alle 2.00, tutti i giorni esclusi Venerdì e Sabato e altre feste particolari, dove la chiusura è per le 3.00.
Sanzioni
Le inosservanze comportano la chiusura da 7 a 30 giorni dall'esercizio.
Sono previste pesanti sanzioni amministrative per i trasgressori degli obblighi o dei divieti (da 5.000 a 20.000 euro) con la possibilità di sospensione della licenza o dell'autorizzazione a svolgere fattività in caso di recidiva biennale. La sospensione della licenza è disposta dal prefetto.
