Riscaldamento - Periodi ed orari di accensione
Il DPR 412 del 26/08/1993 prevede limiti di tempo e di orario precisi, entro i quali gli impianti di riscaldamento pubblici e privati possono rimanere accesi. Per la nostra zona è prevista un'accensione massima di 12 ore giornaliere nel periodo compreso fra il 1°novembre e il 15 aprile di ciascun anno nella fascia oraria compresa fra le 5 del mattino e le 23. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. Le disposizioni relative alla limitazione del periodo e dell'orario non si applicano:
- agli ospedali e ai luoghi di cura in genere;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali;
- alle scuole materne e agli asili nido;
- agli alberghi, pensioni e attività simili;
- ai locali adibiti a piscine, saune e simili;
- agli edifici artigianali e industriali, in presenza di particolari esigenze tecnologiche o di produzione.
In situazioni climatiche particolarmente rigide, in deroga alle limitazioni previste dalla legge, i Sindaci possono ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
